Immigrazione : Libia annuncia nuove ondate di clandestini

E’ sempre emergenza ?


In occasione dell’incontro tra il Ministro degli Esteri libico, Ashour Bin Khayal, ed il Ministro degli Esteri italiano, Giulio Terzi, del 12 Maggio scorso presso la Farnesina, il primo ha annunciato il timore di un peggioramento sul fronte dell’immigrazione clandestina. Bin Khayal si è detto intenzionato a collaborare con l’Unione Europea, essendo una questione urgente da affrontare in ambito UE. Motivo dell’allarme lanciato dal Ministro degli Esteri libico è la presenza di immigrati africani arrivati fino al confine tra Egitto e Libia, ancora non in grandi numeri, ma con forte rischio di aumento.

La questione della identificazione quale emergenza del nuovo flusso migratorio annunciato va analizzata innanzitutto tenendo in considerazione le situazioni politiche e sociali dei singoli Paesi di appartenenza dei migranti. Certamente la caduta del regime di Gheddafi ed il successivo processo di democratizzazione della Libia, sono ormai vicine le elezioni dell’assemblea costituente previste per il prossimo 19 Giugno, hanno diminuito di molto le migrazioni verso l’Europa da parte dei libici. Nella situazione attuale, infatti, la Libia svolge un ruolo chiave nel fenomeno migratorio non più come Paese da cui fuggire a causa delle rivolte e della mancanza di tutela dei diritti fondamentali, bensì come porta che collega l’Africa con l’Europa. Pertanto, é già in atto un aumento della collaborazione tra Italia e Libia affinché ci siano dei sistemi di controllo e dei programmi di monitoraggio più efficaci.

Al di là delle valutazioni umanitarie di facile comprensione per ogni persona dotata di sensibilità, il nodo difficile da sciogliere sta nell’identificare i criteri normativi su cui si basano i Paesi Europei, che di volta in volta si trovano a fronteggiare il flusso migratorio, per propendere per l’accoglimento o il respingimento dei migranti.

In questo le convenzioni internazionali, in particolare la Convenzione di Ginevra del 1951, e le direttive europee, in particolare la Direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, e la Direttiva 2011/95/UE, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, sono chiare nello stabilire i criteri secondo cui cittadini di paesi terzi o apolidi possono richiedere protezione internazionale.

In particolare, la sopra menzionata Direttiva del 2004 definisce rifugiato “il cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno” ; sono esclusi i casi in cui, inter alia, il soggetto in questione abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l’umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini, o abbia commesso al di fuori del paese di accoglienza un reato grave di diritto comune. La stessa Direttiva definisce, altresì, persona ammissibile alla protezione sussidiaria ”il cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno” - inteso come la condanna a morte o all’esecuzione, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale - “e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese.”

Dunque, gli strumenti normativi a livello internazionale per poter individuare con esattezza in quali casi gli Stati Europei debbano o meno accordare la protezione internazionale a soggetti migranti sono completi e dettagliati. Pertanto, come peraltro stabilito dalla stessa Direttiva 2004/83/CE, l’analisi dell’emergenza dei flussi migratori in arrivo dovrà essere effettuata su base individuale, valutando caso per caso se i singoli individui che sbarcano sulle coste italiane rispondano o meno ai requisiti stabiliti dalla sopra citata normativa, ai fini del riconoscimento agli stessi dello “status di rifugiato” o dello “status di protezione sussidiaria”.

Per questo è necessario, in vista di nuovi arrivi, che l’Unione Europea e le Nazioni Unite si muovano per rinforzare e finanziare le strutture di accoglienza e riconoscimento nei Paesi d’arrivo in Europa e nei Paesi d’imbarco in Africa, affinché vi possa essere effettivamente un’analisi il più possibile concreta delle circostanze che spingono i singoli a lasciare i propri paesi d’origine o di residenza.

Le Nazioni Unite, tramite l’Alto Commissariato per i rifugiati, stanno già lavorando ampiamente su questo, ma secondo la portavoce italiana dell’UNHCR, Laura Boldrini, è ancora necessario effettuare passi in avanti ; ad esempio, l’Alto Commissariato per i rifugiati è presente attualmente in Libia ma manca ancora un riconoscimento formale che istituzionalizzi la sua presenza.

Certo è che, a fronte dei nuovi flussi migratori, né l’Italia, né altri Paesi Europei potranno più permettersi di attuare sconsiderate politiche di respingimento come quelle attuate nel 2009, con cui l’Italia, per questo condannata dalla Corte Europea dei Diritti Umani nello scorso febbraio, ha rimpatriato indistintamente centinaia di migranti, per la maggior parte in possesso dei requisiti per ottenere la protezione internazionale, senza preventivamente accertarsi se questi rispondessero o meno ai criteri stabiliti dalla normativa internazionale per accordare loro un’adeguata protezione.

Concludendo, le strutture organizzative e normative necessarie per stabilire se l’accoglimento dei nuovi migranti in arrivo risponda a situazioni di emergenza o meno esistono. La funzionalità delle stesse, anche in relazione alle specifiche applicazioni pratiche della normativa internazionale, va certamente migliorata, anche tramite urgenti finanziamenti dell’Unione Europea, sia per fronteggiare il fenomeno migratorio in prossimo aumento, sia perché negli ultimi anni sono stati fatti errori gravi nella gestione dei riconoscimenti dei migranti. E’ assolutamente necessario che la valutazione ad personam delle domande di protezione internazionale sia effettuata nel modo il più possibile attento e dettagliato per valutare al meglio le necessità migratorie dei singoli e per evitare sia il respingimento indiscriminato, sia una migrazione ingiustificata, con le conseguenze economiche e sociali che ne conseguono.

Certo è che, per quanto il lavoro di riconoscimento possa essere svolto in modo attento ed oggettivo, è seriamente difficile immaginare che i viaggi verso una speranza ignota affrontati, rischiando la vita, da migliaia di persone, non rispondano, per la maggior parte dei casi, a situazioni di grave emergenza umana.


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Luigia BERSANI

Luigia is graduated from the “Università degli Studi Roma3” in International and European Law matters. She started to work as lawyer apprentice in a civil law cabinet and now she is an intern within the Chief Executive Board in the United Nations (...)
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