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L’Europa tra scienza e diritti

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Direttiva vivisezione ai raggi x : i pro e i contro del testo

La direttiva del Parlamento europeo e del consiglio sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici adottata dal consiglio stesso in seconda lettura l’8 settembre 2010, ha riportato alla ribalta delle cronache la difficile coabitazione tra le necessità della ricerca scientifica e i limiti che il codice etico e morale pone ad essa. Al netto delle polemiche che ha suscitato, è opportuno procedere a una lettura più dettagliata del testo per comprenderne le migliorìe ma anche i moltissimi punti controversi e legittimamente contestati dagli animalisti.


La direttiva del Parlamento europeo e del consiglio sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici adottata dal consiglio stesso in seconda lettura l’8 settembre 2010, ha riportato alla ribalta delle cronache la difficile coabitazione tra le necessità della ricerca scientifica e i limiti che il codice etico e morale pone ad essa. In questo caso si tratta dei diritti degli animali, in precedenza era già successo nel settore agricolo per l’utilizzo degli OGM e in campo medico per la regolamentazione di cellule staminali e fecondazione, per citare due esempi emblematici di una materia complessa che richiede una conduzione legislativa altrettanto difficoltosa. Ogni anno, negli Stati membri dell’Unione vengono utilizzati circa 12 milioni di animali, la maggior parte dei quali roditori e conigli (più dei ¾ del totale) per sviluppare nuovi farmaci e vaccini o verificarne efficacia e innocuità, per testare prodotti chimici, alimentari o altre sostanze e gli eventuali effetti su salute umana e ambiente. Prima di analizzare nello specifico le modifiche e le novità apportate dalla direttiva, ripercorriamo brevemente la storia legislativa europea che riguarda la ricerca scientifica e i diritti degli animali utilizzati per questo fine.

La direttiva del 1986

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Scopo principale della direttiva del 1986 era di armonizzare le legislazioni dei singoli stati membri per eliminare le disparità presenti sul mercato comune, garantendo comunque il benessere degli animali utilizzati, ma lasciava liberi gli Stati membri di adottare misure più rigide per garantire il benessere animale (art.24) e invitava gli Stati stessi ad uniformarsi entro il 24 novembre 1989

Una seduta del Parlamento Europeo. Foto : European Parliament

La direttiva europea di riferimento in questo caso era la 86/609/CEE del 24 novembre 1986 che si era proposta di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici. Scopo principale della direttiva del 1986 era di armonizzare le legislazioni dei singoli stati membri per eliminare le disparità presenti sul mercato comune, garantendo comunque il benessere degli animali utilizzati, ma lasciava liberi gli Stati membri di adottare misure più rigide per garantire il benessere animale (art.24) e invitava gli Stati stessi ad uniformarsi entro il 24 novembre 1989. Nel 2002 il Consiglio europeo aveva deciso di consultare il parere del Comitato economico e sociale in merito ad un aggiornamento e revisione della direttiva del 1986.

Il Comitato aveva approvato la proposta di modifica con l’obiettivo di migliorare la protezione degli animali in linea con gli impegni assunti dall’Unione, introducendo un riferimento alle 3R (replacement, reducing, refinement) e alle 5 libertà (dalla fame, dalla sete, dallo stress, dai dolori, dalle ferite e dalle malattie, nonché la libertà di esprimere il loro comportamento fisiologico, per evitare, ad esempio, fenomeni di cannibalismo). Dal Comitato erano giunti anche alcuni richiami al Consiglio europeo in quanto a 15 anni dall’approvazione della direttiva, tre Stati membri (Francia, Belgio e Olanda) non l’avevano ancora trasposta nella propria legislazione. In altri Stati membri l’applicazione era insufficiente a garantire la protezione degli animali e in generale il protocollo non veniva ancora applicato dal Consiglio d’Europa e la Convenzione ETS 123 (protezione animali vertebrati utilizzati per fini sperimentali o altri fini scientifici) non era stata ratificata in 5 Stati membri, tra cui il nostro.

Dopo aver sottolineato la necessità di una rapida applicazione di queste norme in tutti gli Stati membri, il Comitato entrava nello specifico indicando come linee guida nell’attuazione di una nuova direttiva :

- il coinvolgimento di ONG e associazioni a tutela del benessere animale nei lavori di preparazione ;

- una rapida revisione della direttiva 86/609/CEE ;

- la partecipazione del comitato scientifico competente della Commissione europea ;

- la necessità di aggiornare la direttiva ormai non più corrispondente ai livelli scientifici raggiunti ;

- l’importanza di comprendere nella nuova direttiva anche gli animali utilizzati a scopo didattico e formativo e di migliorare la protezione di determinate specie come i primati diversi dall’uomo ;

- l’utilità di far cadere le riserve all’art.28 della convenzione ETS 123 che obbliga a comunicare i dati statistici, importanti per ottenere risultati omogenei e permettere un minore utilizzo di animali e il ripetersi di esperimenti simili ;

- infine il contributo alla convalida di metodi sperimentali alternativi, come le procedure in vitro, di altrettanta significativa importanza.

Come si può notare, alcuni di questi punti, che già 8 anni fa erano stati indicati come linee guida della nuova normativa da un’importante istituzione di riferimento europeo come il Comitato, sono proprio i punti che hanno spaccato il Parlamento Europeo e infiammato l’opinione pubblica nella votazione dell’8 settembre scorso.

24 anni dopo : cosa cambierà con la nuova normativa europea

Andiamo ora ad analizzare nello specifico, le novità e le modifiche della direttiva che è stata approvata e va a sostituire quella del 1986. Il testo approvato in seconda lettura ha come primo merito quello di rinnovare e aggiornare una direttiva ormai datata (24 anni fa), che presentava numerose lacune ; un altro importante contributo del nuovo testo è quello di uniformare i diritti degli animali in tutti gli Stati membri, ponendo fine ad uno squilibrio di mercato che portava le industrie ricercatrici ad elaborare i progetti in quei paesi con meno lacci legali a discapito del benessere animale.

Affrontando la lettura del testo integrale approvato, un miglioramento c’è subito nel primo articolo : l’allargamento delle specie prese in considerazione dalla direttiva - forme fetali dall’ultimo terzo del loro sviluppo e anche negli stadi precedenti se poi fatte sopravvivere e cefalopodi vivi - sicuramente un passo in avanti che va sottolineato. Il secondo articolo era presente anche nella direttiva dell’86 e, va ricordato, consente a tutti gli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più rigide volte a garantire un maggiore benessere degli animali. Questo non permetterà ai singoli governi nazionali di scaricare ogni responsabilità sul Parlamento europeo in caso di allargamento delle maglie legislative, soprattutto in quei paesi come il nostro dove le leggi sono già più restrittive.

Nel terzo articolo è apprezzabile l’inclusione degli animali utilizzati a scopo didattico, assenti nelle direttiva precedente, visto il crescente uso che si fa nelle facoltà universitarie e l’esclusione della soppressione di animali con il solo scopo di ottenere tessuti e organi, mentre lascia qualche perplessità la possibilità di creare o mantenere una linea di animali geneticamente modificati. L’introduzione del principio delle 3R nel quarto articolo è una conquista notevole per il benessere animale, perché questo principio era totalmente assente in precedenza. Con il settimo articolo vengono elencate le disposizioni che regolano l’utilizzo delle diverse specie animali nelle procedure. E qui iniziano le note dolenti, nel senso che nonostante ogni articolo tuteli i diritti e il benessere degli animali utilizzati, prevede delle deroghe in base all’importanza del progetto (se utile a prevenire, diagnosticare, curare malattie o sviluppare farmaci per questi scopi, se utile per la conservazione della specie o se scientificamente provato che non ci siano metodi alternativi per ottenere lo scopo prefissato dalla ricerca), dando sempre la possibilità di eludere i vincoli normativi appena espressi.

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Il nuovo testo, pur introducendo molte importanti novità per limitare gli esperimenti scientifici sugli animali, le affianca ad altrettante deroghe, sollevando innumerevoli dubbi sulla sua efficacia

Se è vero che la richiesta di una deroga sia un evento eccezionale e che non sia scontata l’accettazione di tale richiesta, rimane il dato negativo di non aver posto un vincolo assoluto alla protezione di specie in via di estinzione, dei primati non umani, degli animali prelevati allo stato selvatico, degli animali allevati appositamente per le procedure scientifiche e dei randagi e selvatici delle specie domestiche (cani e gatti). Nessuna delle specie sopra citate è stata messa quindi al riparo da un possibile utilizzo per il fine della ricerca, questo sicuramente rappresenta un passo indietro rispetto al testo originario che era stato presentato un paio di anni fa, ed è facile pensare che l’interesse dell’industria farmaceutica e della ricerca abbiamo pesato su questa scelta. Nella sezione dedicata alla regolamentazione delle procedure, troviamo ancora una volta numerose deroghe alle limitazioni poste dal testo,e anche qui lascia molti dubbi la possibilità di ricorrere all’uso in deroga sulla base di giustificazioni scientifiche. Da sottolineare invece il positivo inserimento dell’articolo 13, che impedisce l’utilizzo di procedure con animali vivi se ci sono a disposizione procedure alternative e predilige quei progetti che rispetto agli altri utilizzino il numero minore possibile di animali, o una specie animale in grado di provare meno dolore o ancora procedure che causino meno dolore e stress.

L’articolo 14 sull’impiego dell’anestesia totale e locale presenta molti punti controversi sin dall’inizio : stabilendo che l’anestesia debba sempre essere utilizzata “salvo non sia opportuno” non chiarisce cosa sia vincolato a questa definizione, e in questo caso si può soltanto avere fiducia nella deontologia professionale dei colleghi veterinari responsabili di tali azioni. Nell’articolo 16 ci troviamo di fronte ad una scelta non semplice, in quanto si parla di riutilizzo degli animali per una nuova procedura, e se chiaramente questo risparmia un nuovo animale dall’essere utilizzato, pone dei dubbi sul benessere dell’animale che può essere riusato anche per procedure classificate come “moderate” e non solo “lievi” e “non risveglio”.

Apprezzabile l’introduzione dell’articolo 18 che prevede la condivisione di organi e tessuti di animali soppressi tra gli Stati membri. Nella sezione successiva vengono elencati i requisiti necessari per allevatori, fornitori e utilizzatori con tutte le norme che ne regolano l’autorizzazione a partecipare alle procedure inquadrate in questa direttiva. Sono inoltre disciplinati l’istituzione di organismi preposti al controllo del benessere animale nelle singole procedure, il reinserimento o la liberazione degli animali utilizzati, i registri degli animali utilizzati e la loro cura e sistemazione ; per quanto riguarda quest’ultima il lavoro è stato ottimo, avendo fornito nell’allegato terzo tutte le indicazioni necessarie per garantire il massimo benessere possibile durante la permanenza nei centri di ricerca. Unico neo rimane la solita deroga che anche in questo caso permette di non rispettare queste indicazioni per motivi scientifici legati al benessere e alla salute degli animali. Importante il capitolo sulle ispezioni a cura degli Stati membri, che dovranno garantire di controllare ogni anno almeno un terzo delle procedure con una percentuale di questi controlli senza preavviso. Qui ci aspettiamo una grande efficienza da parte degli organi deputati a vigilare, per non tornare a vedere e leggere di situazioni inaccettabili per gli animali (come troppo spesso accaduto in passato per alcuni canili del nostro paese).

La sezione successiva prende in analisi i requisiti relativi ai progetti, elencando le procedure burocratiche e tutte le documentazioni necessarie per avviarli. Il quinto capo rappresenta una sezione fondamentale della direttiva, poiché stabilisce le misure per evitare la duplicazione di esperimenti, incentivando gli scambi tra gli Stati membri dei dati a loro disposizione (articolo 46). Soprattutto qui si incoraggia gli stessi paesi a sviluppare approcci alternativi a queste procedure che non prevedano l’utilizzo di animali, a costituire laboratori di ricerca per questo scopo e comitati nazionali per la protezione degli animali utilizzati, lasciando però tutto l’onere a livello nazionale senza nessun contributo o incentivo, limitando l’apporto comunitario all’istituzione di un laboratorio di riferimento dell’Unione.

Nelle disposizioni finali sono regolamentate le possibilità di modificare o delegare alcuni allegati della direttiva in seguito a progressi scientifici e tecnici avvenuti nel frattempo. Anche qui c’è un articolo che lascia perplessi, il 55, che lascia spazio ad un uso senza vincoli delle procedure, in quanto tratta delle clausole di salvaguardia che permettono ai singoli Stati di utilizzare in deroga, dopo approvazione della commissione, primati non umani per situazioni diverse da quelle limitate nella direttiva o scimmie antropomorfe e di effettuare procedure che provochino dolore, sofferenza o angoscia che non possono essere alleviati e che potrebbero protrarsi nel tempo. Nei restanti allegati della direttiva sono stabiliti i metodi di soppressione degli animali in base alla specie, al peso e all’età dell’animale, con qualche dubbio suscitato dall’utilizzo del biossido di carbonio per i roditori, e la classificazione della gravità delle procedure in 4 stadi : lieve, moderato, grave e non risveglio ; e i criteri con cui si determina una procedura in ciascuno di questi stadi.

Un bilancio

In conclusione la direttiva, sicuramente necessaria e attesa da molti anni, ha portato dei miglioramenti e colmato delle lacune ma ha deluso per diversi aspetti, primo fra tutti il possibile ricorso all’uso di deroghe presente in quasi tutti gli articoli riguardanti l’utilizzo degli animali nelle procedure. Il che chiaramente ha provocato le proteste degli enti a difesa dei diritti degli animali come LAV e ECEAE che hanno visto via via peggiorare il testo iniziale presentato nel 2008. La speranza è che non si debbano aspettare altri 24 anni per migliorare ancora il testo appena approvato, e che i singoli Stati nel promuovere la direttiva a livello nazionale provvedano a incentivare ricerche di metodi alternativi all’utilizzo di animali e siano più rigorosi nel difendere i diritti di questi, in attesa che la ricerca scientifica chiarisca definitivamente il dubbio di base di questo sistema, e cioè quanto i test sugli animali portino risultati certi e validi per la salute umana e lo sviluppo delle scienze mediche.

Foto logo : campagna della PETA contro la vivisezione


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