L’Italia e la Corte europea dei diritti dell’uomo : cronaca di un anno intenso


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Il 2009 appena concluso è stato un anno particolarmente ricco di novità sotto il profilo dei rapporti tra l’Italia e la Corte europea dei diritti dell’uomo. Quest’ultima ha reso infatti diverse importanti pronunce relative a ricorsi presentati da singoli individui o gruppi contro lo Stato italiano, che appaiono particolarmente interessanti sul piano sia strettamente giuridico, che politico-mediatico. Ecco un breve resoconto delle più significative...


L’anno si è aperto con il clamore mediatico suscitato dalla sentenza Sud Fondi, in cui la Corte ha condannato l’Italia per aver confiscato i terreni su cui sorgeva il c.d. ecomostro di Punta Perotti (Bari), nonostante gli amministratori delle società costruttrici fossero stati assolti con sentenza definitiva della Cassazione dall’accusa di lottizzazione abusiva. La sentenza è stata oggetto di pesanti critiche da parte dell’opinione pubblica più sensibile alle esigenze di tutela dell’ambiente. Tuttavia, va rimarcato che la censura rivolta dalla Corte allo Stato italiano non si è appuntata sulla demolizione forzata dell’edificio (riconosciuto come chiaramente abusivo), ma soltanto sulla confisca dei terreni. Un provvedimento cioè a carattere punitivo-sanzionatorio ritenuto incompatibile con l’assoluzione dei responsabili della lottizzazione e non giustificato da esigenze di tutela del territorio. Nel caso CGIL e Cofferati, il sindacato confederale e il suo allora segretario generale contestavano la decisione della Camera dei Deputati di considerare coperte dall’insindacabilità le affermazioni di Umberto Bossi, secondo le quali l’assassinio da parte delle brigate rosse del prof. Marco Biagi, allora consulente del governo Berlusconi, era riconducibile a un clima sociale reso teso ed esasperato dalla sinistra e dal sindacato stesso. La decisione aveva infatti reso impossibile ai ricorrenti proseguire la causa civile per diffamazione intentata contro il parlamentare della Lega. Con una sentenza resa alla fine di febbraio, la Corte ha dato loro ragione, ritenendo che la decisione della Camera li avesse privati del proprio diritto di accesso alla giustizia.

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L’abattimento di Punta Perotti

La Corte ha condannato l’Italia per aver confiscato i terreni su cui sorgeva Punta Perotti nonostante gli amministratori delle società costruttrici fossero stati assolti con sentenza definitiva della Cassazione dall’accusa di lottizzazione abusiva.

(Foto : « RICCIO, il colore del ricordo » ; fonte : flickr.com)

Il tunisino Ben Khemais, già condannato nel suo paese per terrorismo di matrice islamica e in Italia per associazione a delinquere e lesioni, si era rivolto alla Corte di Strasburgo nel 2007 nel tentativo di bloccare la propria espulsione verso la Tunisia da parte delle autorità italiane. Nonostante la Corte avesse ordinato provvisoriamente al Governo italiano di non procedere all’espulsione in attesa della decisione finale, nel giugno 2008, le autorità italiane avevano contravvenuto all’ordine e proceduto ugualmente all’espulsione. Nella sentenza che ha chiuso il caso lo scorso febbraio, la Corte ha condannato per questo il Governo italiano, ritenendo che, in presenza di un rischio concreto che il ricorrente potesse essere sottoposto a torture o trattamenti inumani o degradanti nelle carceri tunisine, la sua espulsione dall’Italia fosse stata illegittima, indipendentemente dall’esistenza di “assicurazioni diplomatiche” da parte della Tunisia sul trattamento che egli avrebbe subito in carcere. In marzo, con una sentenza (Simaldone) che avrà notevoli ripercussioni sullo smaltimento dell’enorme contenzioso pendente a Strasburgo in materia di eccessiva durata dei processi davanti alla giustizia italiana, la Corte ha ritenuto che i cronici ritardi nel pagamento da parte dello Stato degli indennizzi per le lungaggini della giustizia sono fonte di un’ulteriore e autonoma violazione dei diritti individuali, che si aggiunge a quella derivante dalla stessa eccessiva durata del processo.

Nella decisione di irricevibilità Faccio, in aprile, la Corte ha poi ritenuto legittima, e non lesiva né della libertà individuale di ricevere informazioni (art. 10 Cedu), né della vita privata (art. 8), né del diritto di proprietà (art. 1 prot. 1 Cedu) l’apposizione da parte della guardia di finanza di sigilli agli apparecchi televisivi di coloro che non paghino il canone RAI, nonostante ciò impedisca anche la visione dei programmi diversi da quelli RAI. Si è infatti ritenuto che il canone non costituisca un corrispettivo per il servizio di ricezione di specifici programmi, ma un’imposta destinata a finanziare il servizio pubblico radiotelevisivo. Tra luglio e settembre, due importanti pronunce hanno toccato l’ambito carcerario. Nella prima (Sulejmanovic), la Corte si è dovuta confrontare col drammatico problema del sovraffollamento delle carceri italiane. Decidendo sul ricorso di un cittadino bosniaco condannato per furto e ricettazione, la Corte ha condannato l’Italia per aver detenuto il ricorrente per alcuni mesi in una cella di 16,20 m2 del carcere di Rebibbia, insieme ad altre cinque persone, con uno spazio medio di 2,70 m2 per ciascuno, in violazione degli standard europei di trattamento penitenziario e del divieto di infliggere trattamenti inumani o degradanti (art. 3 Cedu). La sentenza ha ispirato la presentazione di moltissimi altri ricorsi da parte di detenuti che si trovano in condizioni analoghe.

Nella seconda (Enea), resa in Grande Camera, la Corte ha invece ribadito la propria consolidata posizione sulla compatibilità con il rispetto dei diritti umani del regime di carcere “duro” c.d. 41-bis. Secondo i giudici di Strasburgo, l’applicazione di tale regime, benché prolungata per diversi anni, non concretizza di per sé e necessariamente un trattamento inumano o degradante vietato, neppure se l’interessato versa in precarie condizioni di salute. Tuttavia, singole restrizioni derivanti da tale regime possono costituire violazioni di altri diritti (in particolare, i controlli sulla corrispondenza operati dall’amministrazione penitenziaria italiana, a causa della vaghezza della normativa vigente all’epoca dei fatti, ledono il diritto al rispetto della corrispondenza). Inoltre, la Corte ha ribadito che il provvedimento ministeriale che applica a un detenuto il regime 41-bis, nonché le singole restrizioni (ad esempio, alle visite familiari) conseguenti al suo inserimento in altri circuiti penitenziari di alta sicurezza, devono poter essere sottoposti, su reclamo dell’interessato, a un controllo effettivo da parte dell’autorità giudiziaria. Nel frattempo, a fine agosto è arrivata l’attesa e controversa sentenza Giuliani e Gaggio, sul ricorso dei familiari di Carlo Giuliani, morto a Genova nel 2001 nel corso degli scontri di piazza del G8. La Corte si è sforzata di pervenire a una soluzione equilibrata. Sotto alcuni profili, ha dato ragione al Governo italiano, negando sia che l’uso dell’arma da fuoco da parte del carabiniere autore dello sparo fosse stato sproporzionato rispetto alle circostanze, e quindi lesivo del diritto alla vita del giovane, sia che la gestione dell’ordine pubblico da parte delle autorità italiane competenti fosse stata talmente carente da poter essere considerata come causa indiretta della morte. D’altro canto, essa ha stigmatizzato le carenze nell’inchiesta giudiziaria e interna sulla vicenda, ritenendole tali da costituire violazione dell’obbligo di inchiesta effettiva che, in caso di morte di qualsiasi individuo, incombe sulle autorità statali in base all’articolo 2 Cedu (diritto alla vita). Tra ottobre e novembre sono poi arrivate due importanti pronunce ispirate al principio di laicità dello Stato, che hanno suscitato l’irritazione di alcuni ambienti cattolici e non solo.

La sentenza Lombardi Vallauri ha avuto ad oggetto la vicenda di un noto professore di filosofia del diritto il quale, vistosi rifiutare dall’Università Cattolica di Milano il rinnovo del contratto di insegnamento dopo più di vent’anni a causa di un’asserita incompatibilità di alcune posizioni da lui assunte rispetto alla dottrina cattolica, aveva cercato invano di far valere le proprie ragioni davanti alla giustizia amministrativa italiana. La Corte gli ha dato ragione, ritenendo che il Consiglio di Facoltà della Cattolica, nel recepire acriticamente un’indicazione proveniente da organi della Santa Sede, non avesse adeguatamente motivato il rifiuto di prendere in considerazione la candidatura, e che tale carenza non fosse stata adeguatamente censurata dalla giustizia italiana, con conseguente violazione della libertà di espressione e del diritto di accesso effettivo alla giustizia.

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Cesare Previti e la Corte

Per la Corte il processo IMI-SIR per corruzione in atti giudiziari contro l’avvocato ex ministro del primo Governo Berlusconi, celebrato davanti ai giudici milanesi e conclusosi con una condanna a sei anni di reclusione, non presenta elementi di iniquità, parzialità dei giudici, o violazione delle garanzie fondamentali dell’accusato.

(Foto : seaan ; fonte:flickr.com)

Poche settimane dopo, la pronuncia dell’ormai notissima sentenza Lautsi, riguardante la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche, ha suscitato uno scalpore mediatico senza precedenti. Decidendo sul ricorso di una donna che lamentava, in conseguenza del rifiuto da parte delle autorità scolastiche di rimuovere il crocifisso dalle aule scolastiche frequentate dai figli, la violazione della libertà di religione (art. 9 Cedu) e del proprio diritto di educare i figli secondo le proprie convinzioni (art. 2, protocollo 1, Cedu), la Corte ha affermato che la presenza obbligatoria nelle aule scolastiche di un simbolo indubbiamente religioso come il crocifisso può risultare fonte di condizionamento per gli scolari atei o appartenenti a minoranze religiose e ostacolare il pluralismo educativo necessario in uno stato democratico non confessionale. La sentenza ha ricevuto pesantissime critiche da una parte consistente della classe politica e della gerarchia ecclesiastica, che l’hanno additata come cattivo esempio di laicismo estremo, irrispettoso delle tradizioni cristiane europee. In realtà, essa appare in linea con l’esigenza di neutralità religiosa delle istituzioni pubbliche sottesa alla nozione di “società democratica” di cui alla Cedu, e inoltre ha una portata pratica meno incisiva di quanto non sia stato sostenuto : non vi si afferma infatti che la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche sia di per sé lesiva di un qualche diritto fondamentale, né tantomeno che le autorità siano automaticamente obbligate a rimuoverlo in tutti gli edifici pubblici, ma semplicemente che l’esposizione obbligatoria del crocifisso, e la sua mancata rimozione nonostante una richiesta in tal senso avanzata da qualcuno degli interessati, possono risultare incompatibili con il dovere di neutralità educativa dello Stato e pertanto ledere uno dei diritti in questione.

Anche dicembre si segnala infine per alcune pronunce rilevanti : G.N. e altri, secondo la quale lo Stato italiano non può essere ritenuto responsabile per le infezioni da HIV e HCV contratte da un gruppo di talassemici in occasione di trasfusioni effettuate in strutture sanitarie pubbliche nei primi anni Ottanta (cioè in epoca precedente all’acquisizione di conoscenze scientifiche certe su tali virus), ma soltanto per le lungaggini della causa civile di risarcimento successivamente intentata dagli interessati (e per il differente trattamento riservato in sede di risarcimento rispetto a un gruppo di emofiliaci in analoghe condizioni) ; Previti, secondo la quale non sussistono elementi per ritenere che il processo IMI-SIR per corruzione in atti giudiziari contro l’avvocato ex ministro del primo Governo Berlusconi, celebrato davanti ai giudici milanesi e conclusosi con una condanna a sei anni di reclusione, presentasse elementi di iniquità, parzialità dei giudici, o violazione delle garanzie fondamentali dell’accusato ; Maiorano, che ha affermato la responsabilità dello Stato italiano per mancata protezione generale del diritto individuale alla vita come conseguenza della decisione del tribunale di sorveglianza di Palermo di ammettere dopo numerosi anni di carcere Angelo Izzo, uno dei “boia del Circeo”, al regime di semilibertà (così permettendogli di tornare a uccidere due donne, nonostante vari indizi lasciassero intendere che l’interessato non avesse compiuto un percorso lineare di rieducazione e avesse mantenuto contatti con ambienti criminali) ; e infine Guiso-Gallisay (Grande Camera), che conferma in parte un precedente mutamento della giurisprudenza europea in materia di calcolo dell’equa soddisfazione da attribuire al privato in caso di espropriazione indiretta, da parte dello Stato, di un terreno di sua proprietà, e che riveste grande importanza in considerazione dell’alto numero di ricorsi in materia tuttora pendenti contro l’Italia e contro altri paesi europei.

(Foto logo : veduta della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ; fonte : flickr.com)

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Auteurs

Emanuele Nicosia

Emanuele Nicosia è ricercatore in Diritto penale nella Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Palermo e docente dei corsi Politiche criminali europee e Diritti dell’uomo e giustizia penale (...)
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