L’antecedente di questa sentenza è a tutti noto. Ai primi di novembre del 2009, con pronuncia adottata all’unanimità, la seconda sezione della Corte aveva affermato che la presenza obbligatoria di un simbolo indubbiamente religioso come il crocifisso nelle aule degli istituti pubblici di istruzione italiani – prevista da due regi decreti risalenti al 1924 e al 1928 – potrebbe risultare fonte di condizionamento per gli studenti atei o appartenenti a minoranze religiose, e ostacolare il pluralismo educativo necessario in uno Stato democratico non confessionale, con conseguente violazione del diritto dei genitori di istruire i figli secondo le proprie convinzioni religiose e filosofiche, e del diritto alla libertà religiosa degli stessi figli in età scolare.
La decisione sembrava rappresentare la logica e necessaria conseguenza dell’esigenza di tutelare pienamente i due diritti fondamentali in questione – sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, testo fondante per la tutela dei diritti dell’uomo in Europa – nonché dell’accoglimento del principio di laicità e neutralità religiosa dello Stato, più volte ribadito dalla stessa Corte, e dell’assenza in Italia di una religione di Stato. Inoltre, essa appariva in linea con altre importanti precedenti pronunce dei giudici europei in materia di libertà religiosa individuale, quali le sentenze Boscarini contro S. Marino del 1999 e Alexandridis contro Grecia del 2008, che avevano ritenuto lesivo della libertà individuale di pensiero, coscienza e religione l’obbligo, sancito rispettivamente per i neoeletti deputati e per gli avvocati abilitati, di pronunciare, all’atto della presa di funzioni, un giuramento di natura religiosa.
La decisione aveva peraltro una portata pratica meno incisiva di quanto non potesse sembrare a prima vista : non vi si affermava infatti che la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche fosse di per sé lesiva di un qualche diritto fondamentale, né tantomeno che le autorità fossero automaticamente obbligate a rimuoverlo in tutti gli edifici pubblici, ma semplicemente che l’esposizione obbligatoria del crocifisso, e la sua mancata rimozione nonostante una richiesta in tal senso avanzata da qualcuno degli interessati, avrebbero potuto risultare incompatibili con il dovere di neutralità educativa dello Stato, e pertanto ledere la libertà di religione e il diritto di ognuno di educare i figli secondo le proprie convinzioni.
Com’è ben noto, la sentenza aveva scatenato in Italia e all’estero un clamore politico-mediatico forse senza precedenti nei cinquant’anni di storia della Corte, probabilmente non previsto – in queste dimensioni – dagli stessi giudici europei. L’impatto soprattutto simbolico della decisione era stato giudicato senz’altro insostenibile dalla gerarchia ecclesiastica e da una parte consistente della classe politica e dell’opinione pubblica. Dalla Conferenza Episcopale Italiana al Ministro della Difesa italiano La Russa, a pezzi importanti della classe politica e della gerarchia ecclesiastica, un coro di critiche anche molto pesanti si era abbattuto sulla decisione, additata come cattivo esempio di laicismo estremo, irrispettoso delle tradizioni cristiane europee. La Corte era stata sommersa da e-mail e lettere di protesta, molte delle quali non si facevano scrupolo di rivolgere ai giudici pesanti insulti, e di apostrofarli, secondo una classica triade, come ebrei, comunisti e “figli di...”.
La ricorrente vittoriosa, Soile Lautsi – una donna di origini finlandesi residente in Italia da anni, che aveva contestato prima davanti ai giudici amministrativi italiani (invano) e poi davanti alla Corte di Strasburgo il rifiuto delle autorità scolastiche dell’istituto scolastico frequentato dai due figli ad Abano Terme, provincia di Padova, di rimuovere il crocifisso dalle aule – si era detta “contentissima” per l’inatteso esito del giudizio. Non altrettanto soddisfatto il Governo italiano soccombente, che si era affrettato a chiedere alla Corte, ottenendolo, il rinvio in Grande Camera della questione e la sua nuova trattazione da parte di un collegio giudicante diverso e “allargato”.
Pochi giorni fa, all’esito del procedimento “di appello” che ha visto la partecipazione in veste di intervenienti di numerosi Governi europei, di trentatré deputati del Parlamento europeo e di una pletora di organizzazioni non governative, la massima autorità giudiziaria in materia di tutela dei diritti umani in Europa ha cambiato idea.
Il Governo italiano aveva riproposto la tesi della neutralità religiosa del crocifisso, ormai simbolo più della cultura e della civiltà occidentali che della religione cristiana, la cui esposizione pubblica costituirebbe una tradizione importante da perpetuare.
Il collegio giudicante ha riconosciuto che in effetti l’obbligo dello Stato di rispettare il diritto dei genitori di educare i figli secondo le proprie convinzioni non riguarda solo i contenuti dell’istruzione impartita nelle scuole pubbliche, ma anche l’allestimento degli ambienti scolastici, e che il crocifisso è indubbiamente un simbolo religioso.
Tuttavia, ha ritenuto insussistenti le prove di un’influenza negativa del crocifisso sulla libertà religiosa degli alunni, e ha affermato la necessità di rispettare le scelte degli Stati in questo settore delicato su cui manca un diffuso consenso a livello europeo, a patto che tali scelte non conducano all’introduzione di forme di indottrinamento. In proposito, la Corte ha rimarcato che, sebbene la presenza del crocifisso nelle scuole attribuisca al cattolicesimo una visibilità preponderante agli occhi degli studenti, ciò non comporterebbe appunto alcuna forma di indottrinamento, dal momento che il crocifisso è un simbolo essenzialmente passivo, la cui influenza sugli alunni non è paragonabile a quella di un discorso didattico o della partecipazione ad attività religiose ; inoltre, la sua esposizione pubblica si inserisce in un contesto scolastico in cui l’insegnamento della religione non è obbligatorio, lo spazio scolastico è aperto ad altre religioni e alle relative celebrazioni, e forme di intolleranza o tentativi di proselitismo non trovano spazio.
La Corte ha in sostanza fatto ricorso ad un’argomentazione – quella del margine di discrezionalità che deve essere accordato agli Stati Membri nel compiere le proprie scelte in materie delicate sulle quali non sussiste consenso diffuso a livello europeo – già utilizzata altre volte negli ultimi mesi per rigettare ricorsi individuali in materie controverse ed eticamente sensibili : ad esempio il ricorso contro la legislazione irlandese che vieta penalmente l’aborto, salvo il caso di pericolo per la vita della madre (sentenza A., B., C. contro Irlanda del dicembre 2010), e quello contro la legislazione austriaca che non riconosce il matrimonio fra coppie dello stesso sesso (sentenza Schalk e Kopf contro Austria del giugno 2010).
La pronuncia ha avuto, com’era prevedibile, reazioni soddisfatte da parte del Vaticano e del Governo italiano, che per bocca del Ministro degli Esteri Frattini ha affermato che la pronuncia sarebbe in piena sintonia con i valori e con l’identità italiana.
In Italia, i difensori del crocifisso hanno avuto modo peraltro di esultare per la seconda volta in pochi giorni. La pronuncia della Corte sovranazionale é arrivata infatti a distanza di soli pochi giorni da un’altra decisione giudiziaria (questa volta resa a livello nazionale) favorevole alla presenza del crocifisso negli edifici pubblici, in particolare nelle aule di giustizia. Su ricorso del giudice Tosti, sottoposto a procedimento disciplinare davanti al CSM per essersi rifiutato ripetutamente di tenere udienza in un ufficio giudiziario caratterizzato dalla presenza del crocifisso in quasi tutte le aule, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno stabilito infatti che tale rifiuto del magistrato non può essere giustificato né in virtù della mancata autorizzazione ad esporre nelle aule giudiziarie, accanto al crocifisso, la menorah, simbolo della religione ebraica ; né in virtù dell’esigenza di tutelare il principio di laicità dello Stato e la libertà religiosa individuale (sebbene la Suprema Corte abbia precisato che la presenza del crocifisso proprio nell’aula in cui un magistrato svolga la propria attività giurisdizionale potrebbe risultare lesiva del diritto di libertà religiosa).
La portata della pronuncia della Corte di Strasburgo sul crocifisso va letta anche alla luce di un altro filone di pronunce da essa emanate in materia di utilizzo di simboli religiosi, stavolta non da parte dello Stato ma da parte del singolo individuo. In una serie di decisioni rese tra il 2001 e il 2009 – la più nota delle quali pronunciata dalla Grande Camera su ricorso di Leyla Sahin, studentessa di medicina all’Università di Istanbul che contestava la decisione delle autorità di negare accesso alle lezioni e agli esami universitari agli studenti che indossassero il velo islamico – la Corte ha infatti quasi sempre negato che l’obbligo di non indossare un simbolo religioso come il velo islamico, imposto in scuole e università pubbliche a studenti e professori, fosse lesivo della libertà religiosa o di altri diritti fondamentali, destinati a soccombere a fronte di prevalenti esigenze di interesse generale di tutela della laicità dell’ordinamento o della libera crescita intellettuale dei giovani. Ci si sarebbe dunque aspettati che considerazioni analoghe valessero a proposito di un altro simbolo religioso come il crocifisso, ma invece così non è stato.
Ora, anche a prescindere da qualsiasi osservazione sulla correttezza in sé della soluzione definitivamente accolta a proposito del crocifisso nelle scuole italiane, va segnalato però il rischio che, alla luce dell’insieme delle pronunce emanate nell’ultimo decennio, la posizione della Corte europea in materia di libertà religiosa non appaia oggi nel suo complesso particolarmente coerente e avanzata. Infatti, là dove a indossare il costume o il simbolo religioso in un luogo pubblico fosse il singolo individuo (come nel caso Sahin e negli altri appena citati), è stata affermata la sussistenza del rischio di un condizionamento negativo di coloro che vengano in contatto con chi lo porta, e allora il divieto eventualmente imposto dallo Stato è stato considerato legittimo e non lesivo del diritto individuale alla libertà religiosa ; mentre là dove ad imporre obbligatoriamente il simbolo religioso nei luoghi pubblici sia lo Stato (come nel caso del crocifisso in Italia), si è affermato che il suddetto rischio e la suddetta lesione della libertà religiosa non sussistono. In entrambi i casi, sono state le ragioni dell’individuo a soccombere di fronte a quelle dello Stato. Da un autorevole organo giudiziario la cui missione è proprio quella di tutelare, tra l’altro, il diritto individuale alla libertà religiosa, sarebbe forse legittimo attendersi, per il futuro, qualcosa di più.


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